Accordo Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue /UGC Banca S.p.A.

Convenzione

Tra

Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue con sede in Roma, via Guattani, 9, P.IVA. n. 80201570589, di seguito Denominata Legacoop, nella persona del Presidente, dott Giuliano Poletti;

e

Unicredito Gestione Crediti società per azioni-banca per la gestione dei crediti (appartenente al gruppo bancario Unicredito Italiano iscritto all’albo dei gruppi bancari), con sede in Verona, piazzetta Monte 1, codice fiscale n. 00390840239 – Partita IVA 02659940239, iscritta al n. 10639.3 dell’albo delle banche di seguito denominata UGC Banca, nella persona dell’Amministratore Delegato, dott. Dino Crivellari,

Premesso che

si conviene e si stipula quanto segue

  1. Legacoop è interessata a divulgare presso i propri associati prodotti e servizi di UGC Banca, collaborando fattivamente con quest’ultima al fine di favorire l’avvio di rapporti con le aziende aderenti;
  2. UGC Banca quale banca specializzata nella gestione di crediti non performing, offre i propri servizi alle aziende aderenti a Legacoop;
  3. Legacoop informerà i propri associati dei servizi offerti da UGC Banca sia direttamente, tramite i propri canali interni, sia organizzando incontri dedicati. per le aziende associate che manifesteranno interesse seguirà una fase pre-contrattuale che si perfezionerà con l’inoltro diretto, o a mezzo Legacoop, ad UGC Banca della seguente documentazione: attestato di appartenenza a Legacoop; modulo di richiesta dell’azienda.
  4. UGC Banca, a suo insindacabile giudizio perfezionerà direttamente con le aziende richiedenti, avvalendosi della modulistica standard in uso, la fase contrattuale e concordando con le stesse modalità di trasmissione dei dati relativi ai crediti da conferire in gestione.
  5. Le condizioni economiche che regoleranno i rapporti contrattuali, saranno deliberate volta per volta da UGC Banca in relazione alle caratteristiche dei servizi richiesti. a fronte delle richieste inerenti la gestione dei crediti insoluti ai fini di recupero si farà riferimento di massima alle tabelle di cui al punto 6, valide fino a nuovo avviso e comunque per l’anno in corso. Successivamente eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate per iscritto da UGC Banca a Legacoop. Resta nella facoltà dell’istituto a suo insindacabile giudizio, concedere mitigazioni alle condizioni di riferimento a clientela di primario standing.
  6. Condizioni di riferimento: compensi fissi (administrative fee) 60 € per singola posizione per anno, per caricamento delle pratiche sul sistema gestionale di UGC Banca direttamente dalla mandante oppure 90 € per singola posizione per anno, per trasmissione delle pratiche su supporto cartaceo. Compensi fissi dovuti in misura doppia in caso di incarico non dovuto, revoca dell’incarico insussistenza o compensazione del credito. le commissioni fisse evidenziate, si intendono applicate in caso di conferimento minimo iniziale di almeno 20 pratiche per singolo mandato. per conferimenti inferiori, le relative commissioni fisse subiranno delle variazioni in aumento, determinate per ogni singolo caso. Compensi variabili (recovery fee), calcolati applicando agli incassi realizzati le aliquote indicate nella tabella allegata nel file pdf. Tutti i compensi oltre IVA e imposte, se dovute.
  7. Legacoop e UGC Banca, potranno concordare iniziative commerciali e promozionali, finalizzate allo sviluppo dei servizi, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela della privacy.
  8. In relazione alle attività di monitoraggio svolte dall’ufficio studi di Legacoop in merito alle condizioni di indebitamento delle cooperative aderenti, UGC Banca riconoscerà al medesimo ufficio studi, per ogni singolo contratto perfezionato con la clientela segnalata da Legacoop, una commissione pari allo 0,75% delle commissioni fatturate da UGC Banca alle aziende aderenti segnalate anno per anno.
  9. La presente convenzione sino al 31/12/2007 e potrà essere rinnovata per un periodo di 12 mesi e così di seguito per successivi eguali periodi, previa comunicazione scritta tra le parti, salvo disdetta che ciascuna delle parti avrà la facoltà di comunicare a mezzo raccomandata a.r. da inviarsi all’altra almeno i 3 mesi prima della scadenza in vigore, originaria e prorogata.
  10. Per qualsiasi controversia sarà unicamente competente il foro di Verona.
  L’accordo potrà essere anche ampliato o integrato progressivamente in funzione di nuove e migliorative opportunità che le parti dovessero rilevare o proporre. Ogni variazione dovrà farsi per iscritto ed approvata dai rispettivi organi deliberanti. Le parti si impegnano a porre in essere tutto quanto necessario per rendere operativo il presente accordo nel più breve tempo possibile.]]>