Firmato il decreto attuativo del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, articolo 28, sui “contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza”. Emanato dal ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministri dell’Ambiente e  delle Politiche agricole, il testo per una prima applicazione e monitoraggio dei risultati e delle risposte ottenute con il nuovo regime di incentivi presente nel decreto dello scorso marzo. In attuazione dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, l’attuale decreto disciplina l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica su edifici esistenti e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Ammessi agli incentivi previsti  (come si legge nell’articolo 3) tutti i soggetti pubblici, inclusi gli  istituti autonomi case popolari, le persone fisiche, i condomini, le società di servizio energia (ESCO), gli enti e i soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. Sono incentivabili, in base a precisi criteri contenuti nell’Allegato 1 del decreto, interventi per incrementare l’efficienza energetica su edifici già esistenti quali a)         isolamento di superfici opache; b)         sostituzione di chiusure verticali trasparenti e installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento; c)         sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore o caldaie a condensazione; d)        sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore. Nonché interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e installazione di pannelli solari termici. A seconda della tipologia d’interventi, fin qui descritti, i finanziamenti possono avere una durata che va dai 2 ai 10 anni (articolo 5 “Ammontare dell’incentivo”). I soggetti interessati ai contribuiti, entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, può presenta domanda attraverso il portale internet dedicato, disponibile sul sito internet di Gestore servizi energetici (www.gse.it) e su quello di ENEA, entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. E’ necessario compilare l’apposita scheda informatica relativa agli interventi realizzati, fornendo informazioni su una dettagliata documentazione richiesta:

  Sarà, poi, lo stesso GSE a provvedere all’assegnazione o alle revoca degli incentivi, che possono essere assegnati esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri contributi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. In allegato il decreto attuativo. Decreto rinnovabili 2011]]>