Firmato il decreto attuativo del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, articolo 28, sui “contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza”. Emanato dal ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministri dell’Ambiente e delle Politiche agricole, il testo per una prima applicazione e monitoraggio dei risultati e delle risposte ottenute con il nuovo regime di incentivi presente nel decreto dello scorso marzo. In attuazione dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, l’attuale decreto disciplina l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica su edifici esistenti e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Ammessi agli incentivi previsti (come si legge nell’articolo 3) tutti i soggetti pubblici, inclusi gli istituti autonomi case popolari, le persone fisiche, i condomini, le società di servizio energia (ESCO), gli enti e i soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. Sono incentivabili, in base a precisi criteri contenuti nell’Allegato 1 del decreto, interventi per incrementare l’efficienza energetica su edifici già esistenti quali a) isolamento di superfici opache; b) sostituzione di chiusure verticali trasparenti e installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento; c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore o caldaie a condensazione; d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore. Nonché interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e installazione di pannelli solari termici. A seconda della tipologia d’interventi, fin qui descritti, i finanziamenti possono avere una durata che va dai 2 ai 10 anni (articolo 5 “Ammontare dell’incentivo”). I soggetti interessati ai contribuiti, entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, può presenta domanda attraverso il portale internet dedicato, disponibile sul sito internet di Gestore servizi energetici (www.gse.it) e su quello di ENEA, entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. E’ necessario compilare l’apposita scheda informatica relativa agli interventi realizzati, fornendo informazioni su una dettagliata documentazione richiesta:
- attestato di certificazione energetica;certificazione da parte di un tecnico abilitato;
- schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate come fornite dal produttore;
- fattura e bonifico bancario o postale effettuato per il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.