Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari”. L’articolo 62 ha introdotto una complessa disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari e il regolamento attuativo (che entrerà in vigore il 24 marzo prossimo) dell’Antitrust da poco approvato ne stabilisce le procedure per i controlli circa la sua applicazione. Scattano, dunque, verifiche e sanzioni per quanti tale Regolamento non lo rispettino. Sono previste, per esempio, gravi sanzioni nel caso di pagamenti di derrate agricole e alimentari oltre i termini inderogabili stabiliti (30 o 60 giorni dalla fine del mese contenente la data di ricevimento fattura o dalla consegna delle merci, a seconda che si tratti di merci deperibili o meno). Legacoop Puglia, dunque, invita tutti le cooperative interessate, a rispettare puntigliosamente i dettami dell’art. 62 e a pretendere dai propri partner commerciali altrettanto zelo nel rispetto delle previsioni normative contenute nell’articolo in oggetto. Nella sede della Lega delle cooperative pugliesi è attivo uno sportello informativo in tema di art. 62 (presieduto dal responsabile Legislazione lavoro Legacoop Puglia avv. Massimiliano Maggio) che potrà essere da voi sollecitato per qualsivoglia richiesta di informazioni e/o chiarimenti. In allegato il Regolamento antitrust dell’art. 62 in oggetto e, di seguito, una nota di approfondimento dell’avvocato Massimiliano Maggio: Sulla G.U. del 9 marzo scorso è stato pubblicato il testo del regolamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulle procedure istruttorie in tema di applicazione della disciplina prevista dall’art. 62, D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012. Inizia a prendere forma l’attività ispettiva e istruttoria dell’Autorità Garante in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari. Per quanto concerne la disciplina prevista dall’art. 62 citato, ci si riporta ai precedenti articoli attraverso i quali, questo ufficio, ha portato a conoscenza delle – profonde – novità in tema di contratti del settore agroalimentare. Quello che ci preme mettere in evidenza oggi è, invero, le procedure dell’Autorità Garante, sì come delineate nel regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo u.s. e che entrerà in vigore il 24 marzo prossimo. A grandi linee, cerchiamo di sottolineare i tratti salienti delle procedure cristallizzate nel regolamento in parola. Preliminarmente, l’Autorità individuerà un Responsabile del procedimento, che avrà il compito di istruire la procedura e inviare le comunicazione ai soggetti interessati. La procedura, che potrà in ogni caso essere iniziata d’ufficio dall’Autorità, prenderà avvio con un “istanza di intervento”, ai sensi dell’art. 4 del regolamento, da parte del soggetto che si assumerà leso, nella relazione commerciale, nelle prerogative che l’art. 62 attribuisce a ciascuno dei partners commerciali. L’istanza dovrà, pena improcedibilità, essere completa degli elementi previsti dal comma 2 dell’art. 4. Il Responsabile del procedimento, a fronte di un’embrionale valutazione dell’istanza, potrà invitare per iscritto la parte inadempiente gli obblighi dell’art. 62 a rispettarli, oppure dovrà, a fronte della carenza degli aspetti formali o sostanziali, archiviare la pratica. Se invece stimerà l’istanza meritevole di approfondimento, darà avvio senza indugio all’istruttoria vera e propria (entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza), dando comunicazione agli interessati, anche attraverso pubblicazione della comunicazione di avvio dell’istruttoria sul Bollettino presente sul sito dell’Autorità. Il procedimento istruttorio dovrà chiudersi entro 120 giorni (180 se una o entrambe le parti abbia sede all’estero) dalla data di protocollo della comunicazione di avvio. Si precisa che, ai sensi dell’art. 8 del regolamento, potranno intervenire nel procedimento, chiunque abbia interesse (anche associazioni di rappresentanza), inviando al R.d.p. apposita memoria. La fase dell’istruttoria vera e propria, diretta sempre dal Responsabile del procedimento anche con l’ausilio della Guardia di Finanza, potrà consistere in ispezioni ai luoghi, audizioni delle parti, esibizione e accesso a documenti e si concluderà con una comunicazione con cui saranno invitate le parti a presentare memorie difensive in un termine comunque non inferiore a 10 giorni. All’esito dell’istruttoria e della conseguente rimessione degli atti del R.d.p. al Collegio dell’Autorità, quest’ultimo potrà prendere i seguenti provvedimenti: – Decisione di non illiceità della condotta commerciale, ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 62; –     Decisione di illiceità, ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 62, con applicazione delle sanzioni previste dai commi 5, 6 e 7 del ridetto art. 62. Il provvedimento finale, comunicato alle parti, conterrà altresì l’indicazione dei termini entro cui le stesse potranno ricorrere contro la decisione. Per info: tel. 080 5423959, mail  maggio@legapuglia.it]]>