Il progetto delle Cooperative di Comunità è ufficialmente legge in Puglia. La Disciplina delle Cooperative di comunità, n.23/2014, è stata difatti pubblicata sul Bollettino ufficiale dela Regione Puglia, con n.66 del 26 maggio 2014.

La legge definisce i criteri e i requisiti per il riconoscimento della qualifica di “Cooperative di comunità” alle società cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del Codice civile. Dichiarata urgente, entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La è stata approvata all’unanimità, da parte del Consiglio regionale pugliese, il 5 maggio 2014, e presentata dal gruppo del Partito Democratico.

Secondo quanto prevede la legge, la Cooperativa di Comunità può realizzarsi per rispondere ai bisogni che la comunità reputa prioritari, e in particolare, quelli che non si riescono a garantire diversamente. Gli obiettivi da perseguire possono essere, come si legge nel testo: “la valorizzazione turistica, il recupero dei beni ambientali e monumentali, il recupero delle produzioni tradizionali (agricole, pastorali, artigianali), il recupero delle tradizioni culturali, il miglioramento dell’arredo e dell’igiene dei luoghi comuni e la fornitura di servizi in supporto delle fasce deboli della popolazione”. La Cooperativa può attivare la produzione di beni e servizi i quali, forniti in forma continuativa, possano incidere su elementi portanti della qualità della vita sociale ed economica. In particolare la Cooperativa può svolgere le seguenti attività: servizi socio-sanitari, servizi scolastici, servizi commerciali (bar, negozi, carburanti), servizi di comunicazione (posta, telefonia), servizi ambientali, piccole manutenzioni, animazione culturale. Ai fini di sostenere il processo e lo sviluppo delle cooperative, la legge prevede l’intervento da parte  della Regione, attraverso finanziamenti agevolati, contributi in fondo capitale e in conto occupazione, attuati tutti nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti dello Stato. Sono riconosciute “Cooperative di Comunità” le società cooperative costituite ai sensi dell’articolo 2311 del codice civile, che valorizzando le competenze della popolazione residente, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale. La “Cooperativa di Comunità” deve avere un numero di soci che, rispetto al totale della popolazione residente, deve rappresentare il 10% per i comuni fino a duemila e cinquecento abitanti, il 7% nei comuni fino a cinquemila abitanti ed il 3% laddove la popolazione supera la soglia dei cinquemila. In alleagto la legge n.23/2014, pubblicata sul Burp n. 66 del 26 maggio 2014: legge_cooper_comunit_n 23_2014

]]>

Taggato