Massimiliano Maggio, relativo alle modifiche apportate dal decreto Sviluppo e dalla Riforma del Lavoro, in materia di agevolazioni per le assunzioni. Di seguito: Il D.L. n. 83/2012 (“Decreto Sviluppo”, approvato il 25 luglio scorso alla Camera e ora al vaglio del Senato) e la legge n. 92/2012, in vigore, per la gran parte degli istituti in essa contemplati, dal 18 luglio scorso, andranno ad incidere in maniera importante sugli incentivi alle assunzioni. Obiettivo del legislatore è quello di favorire le assunzioni a tempo indeterminato. Le uniche due categorie di lavoratori ritenute meritevoli di sostegno all’assunzione sono quella dei “ricercatori” (persone in possesso di determinati titoli di studio annoverati nell’allegato al D.L. n. 83/2012 – cosiddetto Decreto Sviluppo) e quella dei “lavoratori svantaggiati” (“over 50”, disoccupati da oltre 12 mesi, nonché donne di qualsiasi età, disoccupate da almeno 6 mesi e residenti in aree “svantaggiate” – o residenti anche in altre aree purché prive di lavoro da almeno 24 mesi). L’agevolazione per l’assunzione dei “ricercatori” consisterà in un credito di imposta del 35% da usare in compensazione. Sarà esclusivamente destinato alle imprese (non agli studi professionali) che avranno mantenuto numericamente invariato l’organico aziendale rispetto al periodo d’imposta precedente all’utilizzo dell’agevolazione. Il posto di lavoro dovrà essere conservato per (minimo) 3 anni (2 anni per le PMI). Infine l’azienda non dovrà essere stata attinta da sanzioni per qualsivoglia violazione in materia di lavoro e non dovrà delocalizzare in paesi extraUE l’attività per i 3 anni successivi. Anche l’assunzione con contratto di apprendistato pare meritevole di agevolazione, posto che lo stesso viene definito esplicitamente “a tempo indeterminato” dal D. Lgs. n. 167/2011 che lo disciplina. Per quanto riguarda la seconda categoria di lavoratori, le relative agevolazioni consisteranno nella riduzione del 50% del costo del lavoro dei lavoratori “svantaggiati” assunti (per un massimo di 12 mesi in caso di tempo determinato e fino a 18 mesi per le trasformazioni a tempo indeterminato o contratti a tempo indeterminato). E’ chiara la sovrapposizione di siffatta agevolazione con il contratto di inserimento, abrogato dalla Riforma Lavoro. Si fa presente che andranno via via scomparendo tutte le altre agevolazioni alle assunzioni tutt’oggi presenti (in particolare, quelle relative ai percettori di ammortizzatori sociali). Per un giudizio su questa parte di riforma non si può prescindere dall’entrata a regime dei singoli istituti, anche se la riduzione della platea delle persone interessate alle agevolazioni lascia perplessi, soprattutto in considerazione della ratio del legislatore della L. n. 92/2012, identificabile senza dubbio nella creazione di nuova occupazione. ]]>
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