Lettera circolare n. 224402 del 25 novembre 2011-Min. sviluppo economico – Dip. per l’impresa e l’internazionalizzazione. Comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese (art. 16, comma 6, D.L. n. 185/2008) – Circolare n. 3645/C del 3 novembre 2011 – Indicazioni integrative Nell’approssimarsi del termine per procedere all’adempimento richiamato in oggetto questa Amministrazione ha provveduto, con circolare n. 3645/C del 3/11/2011, a fornire a codeste Camere alcune indicazioni operative. Nella predetta circolare, tra l’altro, era specificato che «il mancato rispetto [del termine del 29 novembre 2011] comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 del codice civile in capo al legale rappresentante dell’impresa stessa». Al riguardo, si evidenzia che sono nel frattempo pervenute numerose segnalazioni, da parte dei soggetti gestori del sistema di posta elettronica certificata, circa l’impossibilità di fare fronte all’enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di p.e.c. concentratasi nell’imminenza del termine sopra indicato, in tempi compatibili con il rispetto del termine stesso. Si ritiene che tale situazione determini l’impossibilità di individuare, in capo ai soggetti tenuti all’adempimento in parola, l’elemento soggettivo (dolo o colpa) che, ai sensi dell’art. 3 della legge 689/81, è presupposto necessario per l’assoggettamento alla sanzione amministrativa. Pertanto, avendo al riguardo sentita informalmente anche l’Unioncamere, si rappresenta a codeste Camere l’opportunità, in questa prima fase di applicazione della disposizione sopra richiamata e per evitare contenzioso di presumibile esito sfavorevole, di astenersi dall’applicare le sanzioni previste dall’art. 2630 del codice civile alle società o ai soggetti che non abbiano provveduto a comunicare al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata, ai sensi del ripetuto art. 16, c. 6, entro il termine del 29 novembre 2011. Finché non vi siano nuovi e diversi elementi di informazione e valutazione, desumibili anche dalla circostanza che il ritardo nell’adempimento non sia più prevalente o, comunque, non sia più così diffuso da evidenziare la persistenza di oggettive difficoltà, e, comunque, ragionevolmente, almeno fino all’inizio del nuovo anno, si suggerisce di ritenere quindi, in generale, come “corretto adempimento” anche quello tardivo effettuato entro tale data. Si ritiene, infatti, che anche la semplice contestazione di tale ritardo, per acquisire certezza dell’esistenza di specifica giustificazione nei singoli casi, contrasti in tale transitoria e generalizzata situazione di difficoltà, con le esigenze dell’economicità e del buon andamento dell’azione amministrativa e con quella di evitare adempimenti onerosi e gravosi anche per l’Amministrazione e quasi certamente privi di alcun utile esito.  ]]>