Alessandro Massarelli. Si tratta della Legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione del decreto legge 95/2012, sulla “revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, la cosiddetta “spending review”. La legge contiene alcune disposizioni riguardanti il settore dell’autotrasporto, in particolare gli articoli 12 e 23 che portano all’abolizione della Consulta, al riordino del Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori, alla modifica dell’articolo 83-bis, stanziando ulteriori risorse per il 2013 a favore del settore. In base al comma 20 dell’articolo 12, la Consulta per l’autotrasporto e la logistica ha cessato di operare dallo scorso 28 Luglio, data in cui è terminata la proroga di organismi collegiali che era stata sancita dall’art. 68 del Decreto Legge 112 del 25 Giugno 2008 (poi convertito nella celebre Legge 133/2008). Con i commi da 81 ad 86 dell’articolo 12 si procede ad un sostanziale riordino del Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori, e due sono le novità più importanti, che entreranno in vigore dal 1 Gennaio 2013. La prima, è quella che il Comitato Centrale diventa un organismo incardinato nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui ne costituisce un “centro di costo”, e non più come ente autonomo che difficilmente avrebbe potuto evitare la soppressione. La seconda è quella conseguente che il Presidente del Comitato non sarà più un Consigliere di Stato, ma un Dirigente del Ministero dei Trasporti, con incarico di livello dirigenziale tra quelli previsti dal D.P.R 3.12.2008, n.211 (regolamento di riorganizzazione del Ministero dei Trasporti). Lo stesso dicasi del Vicepresidente di competenza ministeriale, cui si attribuiscono le funzioni di responsabile dell’attività amministrativa e contabile, che dovrà essere un dirigente nell’ambito della dotazione organica prevista dal citato DPR 211/2008. Sempre per quanto riguarda il Comitato Centrale, gli altri commi eliminano alcune delle competenze sancite nel Decreto Legislativo 284/2005, lettere c), g) ed l) dell’art. 9 (competenze sui ricorsi contro i provvedimenti dei comitati regionali (mai istituiti); rispetto dell’uniformità della regolamentazione e tutela delle professionalità esistenti; proposta di iniziative specifiche alla Consulta) e riducono di € 1.500.000 lo stanziamento in favore del Comitato, per le iniziative in favore della sicurezza della circolazione, dei controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale. La legge riformula inoltre la norma sui rappresentanti del movimento cooperativo dentro il Comitato Centrale (lettera g, art. 10 del Decreto Legislativo sopracitato), sostituendo le parole “quattro rappresentanti” con un rappresentante per ciascuna delle associazioni del predetto movimento. Queste norme sul Comitato Centrale sono state necessarie per evitare che questo organismo venisse soppresso insieme agli altri previsti dallo stesso articolo 12 (“Soppressione di enti e società”). Il comma 80 dell’articolo 12 rivede l’art. 83 bis della Legge 133/2008, che sostanzialmente conferma le modifiche apportate dal predetto decreto in materia di sanzioni (vedi nostra nota del 11 luglio scorso). La legge conferma la modifica dell’apparato sanzionatorio della norma, in quanto in luogo delle sanzioni dell’esclusione per un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali e dell’esclusione dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, vengono previste delle sanzioni amministrative di carattere pecuniario. In particolare, per i contratti stipulati non in forma scritta, al committente che viola le disposizioni inerenti il riconoscimento ai vettori dei costi minimi del trasporto, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi minimi previsti e, ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 286/2005, nella fattura emessa dal vettore, per i servizi di trasporto effettuati, bisognerà indicare anche la lunghezza della tratta effettivamente percorsa. Sia per i contratti di trasporto in forma scritta che per quelli verbali, qualora il pagamento del servizio di trasporto venga effettuato oltre 90 giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% dell’importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro. Le sanzioni saranno constatate dagli organi del Comando generale della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate, in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese, per poi essere applicate dalle autorità competenti. L’articolo 23 prevede anche per il prossimo anno 2013 uno stanziamento di 400 milioni di euro da destinare a misure a sostegno del settore dell’autotrasporto di merci. Detto stanziamento dovrebbe aggiungersi alle risorse strutturali per la categoria, riguardanti lo sconto annuale sui pedaggi, il rimborso di parte del premio INAIL e la riduzione delle accise. La suddivisione di questi nuovi 400 milioni di euro verrà effettuata con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con quello dell’Economia.]]>