Di seguito un breve approfondimento del vice presidente Legacoop Agroalimentare, Angelo Petruzzella, e del responsabile Ufficio Legislazione e Lavoro, Massimiliano Maggio, sui contratti agrari. In particolare, sulle nuove disposizioni entrate in vigore il 24 ottobre 2012, all’articolo 62, legge n. 27 del 2012, in materia di agroalimentare.
“Già si registrano i primi malumori – affermano – di chi teme che questo giro di vite sui contratti determini, di fatto, un calo drastico delle esportazioni, a tutto vantaggio di paesi competitori che applicano regimi normativi meno stringenti”. Legacoop Puglia ritiene, in ogni caso, necessario un incontro tra tutte le cooperative interessate alle nuove disposizioni, finalizzato all’ approfondimento delle stesse. A breve sarà comunicata la data dell’appuntamento. Di seguito.Contratti agrari: forma scritta e pagamenti.
Mercoledì 24 ottobre scorso sono entrate in vigore le disposizioni di cui all’art. 62, L. n. 27 del 2012 (firmato anche il decreto ministeriale attuativo, benché non ancora pubblicato nella G.U.), che prevedono nuove modalità, sia formali che sostanziali per i contratti in materia di agroalimentare. Per quanto concerne l’aspetto formale, tutti i contratti relativi al comparto agroalimentare (salvo i conferimenti dei soci alle cooperative, oltreché le cessioni ai privati consumatori e quelle con pagamento contestuale alla consegna) devono essere sostanziati, a pena di nullità, dalla forma scritta. La portata rivoluzionaria del disposto è mitigata dalla possibilità, prevista dalla norma, che anche documenti come DdT e fatture – purché recanti l’indicazione dei dati necessari come durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo e modalità di consegna e pagamento – possano assolvere l’obbligo della forma scritta, a condizione che riportino la seguente dicitura: “Assolve gli obblighi di cui all’art. 62, c. 1, D.L. n. 1/2012, convertito con modificazione dalla L. n. 27/2012”. Sono, ovviamente, previste sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo: sanzione pecuniaria da 516 euro a 20.000 euro. L’altra portata innovativa del nuovo assetto normativo di cui all’art. 62 citato, è quella per cui i pagamenti dovranno obbligatoriamente avvenire entro 30 giorni – se relativi a merci deteriorabili – o entro 60 – se riferiti a merci sfuse o non deperibili – dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Un esempio aiuterà la comprensione: in riferimento a prodotti deteriorabili, per fatture consegnate entro il 31 ottobre, il pagamento dovrà obbligatoriamente avvenire entro il 29 novembre. Anche relativamente alla violazione di questo obbligo, la norma prevede sanzioni pecuniarie: da 500 a 500.000 euro. ]]>