Pubblichiamo una nota del responsabile Uffico Legislazione e Lavoro di Legacoop Puglia, Massimiliano Maggio, in merito ad una sentenza della Cassazione Penale (II Sezione, n. 35999 del 6.7.2012, depositata lo scorso 20 settembre), sull’erogazione dei contributi pubblici a società cooperative definite “scatole vuote”. Per Legacoop Puglia si tratta di una giusta sentenza in favore della buona cooperazione.

Una sentenza molto interessante

Rischia di diventare un importante spartiacque in merito all’annoso dibattito sui finanziamenti pubblici alle testate editoriali, l’esemplare sentenza della Cassazione Penale (II Sezione, n. 35999 del 6.7.2012, depositata lo scorso 20 settembre) che ha, di fatto, sancito la natura di reato di “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” ex art. 640 bis c.p., di tutte quelle costituzioni di società cooperative (fittizie o “scatole vuote”, mutuando il termine dei giudici di Piazza Cavour) finalizzate esclusivamente all’ottenimento dei finanziamenti statali previsti dall’art. 3, comma 2 bis della legge n. 250 del 1990. Ricordiamo che la norma in oggetto disciplina la possibilità di ottenere contributi pubblici da parte di imprese editrici di giornali quotidiani, la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro. Nel caso regolato dalla sentenza in commento, la Suprema Corte, dopo aver verificato l’artificiosità della società cooperativa (attraverso una serie di indici presuntivi, tra cui il fatto che i soci non hanno mai rischiato capitale proprio, nonché che gli stessi non avevano competenze in ambito giornalistico-editoriale e che la maggior parte del lavoro editoriale fosse svolto da persone non socie, contrattualizzate di volta in volta), costituita strumentalmente dopo solo due mesi dall’entrata in vigore del comma 2 bis citato (7 marzo 2001), ha condannato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 bis del codice penale (oltre dichiarando  l’illecito amministrativo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 della società falsamente controllata dalla cooperativa), diverse persone coinvolte negli artifici contabili e finanziari che hanno dato avvio a questa pratica, purtroppo ancora frequente su tutto il territorio nazionale, volta esclusivamente all’ottenimento dei finanziamenti in questione. Legacoop Puglia si augura che la pronuncia in questione serva a sferrare un duro colpo alla falsa cooperazione in ambito giornalistico, editoriale e non solo.]]>