uno strumento operativo che sappia intercettare meglio i bisogni dei cittadini appartenenti ad una data realtà locale, e di conseguenza, concepire una risposta efficiente secondo modelli innovativi rispetto a quelli attuati dai tradizionali attori, sia pubblici che privati“. Di qui la necessità di dare “organicità e una cornice normativa alle esperienze pionieristiche sin qui nate per consentire un loro espandersi ordinato ed armonico”. Facendo riferimento, naturalmente, al primo progetto in Italia di Cooperativa di comunità, nato proprio in Puglia, a Melpignano.
Gli otto articoli riguardano:
- Finalità
- Scopo mutualistico e oggetto
- Scambio mutualistico e categorie di soci
- Comunità di riferimento
- Strumenti e modalità di raccordo
- Albo regionale
- Interventi in favore delle cooperative di comunità
Secondo l’articolo 3 la legge, una volta approvata, conivolgerà
persone fisiche, le persone giuridiche e le associazioni e fondazioni senza scopo di lucro.
Tra i vincoli per l’attuazione di una Cooperativa di comunità, il numero degli soci proporzionato a quello degli abitamti per comune, ovvero
a) il 15% della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con popolazione fino a 2.500 abitanti
b) il 10% della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
c) il 5% della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con popolazione oltre i 5.000 abitanti
Altra indicazione novità è l’istituzione, presso l’Assessorato al lavoro e cooperazione, dell’
Albo regionale delle cooperative di comunità a cui gli enti cooperativi in possesso dei requisiti di cui alla presente legge si iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità.
In allegato il testo completo:
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