Massimiliano Maggio, circa l’istanza presentata da Legacoop, Agci e Confcooperative, e sulla quale il Ministero del Lavoro si è espresso con l’interpello n.1/2013. Questa riguarda la possibilità che il regolamento disciplinato dall‘articolo 6 della legge n.142 del 2001, preveda la sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori. Uno strumento utile, secondo l’avvocato Maggio, che, se correttamente utilizzato, può rappresentare un vantaggio per quelle cooperative e i soci lavoratori che partecipano a gare pubbliche e fondano prevalentemente la propria attività su questo tipo di procedura. Di seguito. Nella giornata del 24 gennaio 2013 è pervenuta l’attesa risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Interpello n. 1/2013) all’istanza presentata da Legacoop, Confcooperative e AGCI in merito alla possibilità che il regolamento di cui all’art. 6, L. n. 142/2001 possa prevedere l’istituto della sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori. Ed è una risposta affermativa: il regolamento ben può prevedere siffatta possibilità (diretta evidentemente a evitare licenziamenti durante i periodi di mancate commesse), previa individuazione delle cause legittimanti la sospensione temporanea delle attività (es.: mancata aggiudicazione di gare di appalto, contrazione dell’attività produttiva) per le quali non sia stata presentata richiesta di aa.ss., deliberate dal CdA o dall’organo indicato dallo Statuto. La previsione in parola è, peraltro, assolutamente in linea con la disposizione di cui all’art. 1, comma 2, lett. d) della L. n. 142/2001 (i soci lavoratori “mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa”). In ogni caso, il regolamento di cui all’art. 6 della citata legge n. 142 dovrà anche prevedere inequivocamente “le condizioni che consentano, nel periodo di sospensione concordata delle reciproche prestazioni, un equilibrato utilizzo di tutta la forza lavoro della cooperativa, mediante specifica individuazione di criteri oggettivi di turnazione/rotazione del personale”. Legacoop Puglia ritiene che un utilizzo responsabile di questo strumento possa risultare estremamente utile per tutte quelle cooperative (ovvero, per i soci lavoratori) che hanno come accesso al mercato prevalentemente la partecipazione a gare pubbliche e, in ogni caso, un trend di acquisizione di commesse fortemente condizionato dal periodo di crisi generale tutt’oggi ancora fortemente penalizzante il nostro territorio.]]>
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