Stabiliti i criteri, le modalità di presentazione delle domande per la concessione di agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura. L’ammontare massimo dell’aiuto non potrà essere superiore a 70.000 euro. La durata del finanziamento varia dai 15 ai 30 anni. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10.00 del giorno 11 aprile 2016, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno 10 giugno 2016.
ISMEA ha pubblicato il bando “Agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura” che ha l’obiettivo di sostenere le operazioni fondiarie riservate ai giovani che si insediano per la prima volta in aziende agricole in qualità di capo azienda, mediante l’erogazione di un contributo in conto interessi. Ammontano a 60 milioni di euro le risorse stanziate. Di seguito si riportano i contenuto del bando, con l’indicazione dei soggetti e dei progetti ammissibili, dei finanziamenti concedibili e delle condizioni per ottenerli:
Soggetti beneficiari e requisiti soggettivi
Giovani che intendono insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola in qualità̀ di capo azienda e che, alla data di presentazione della domanda, risultano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
a) età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti;
b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
c) residenza nel territorio della Repubblica Italiana;
d) possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, attestate da almeno uno dei seguenti requisiti:
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titolo di studio di livello universitario di indirizzo agrario;
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titolo di studio di scuola media superiore in campo agrario;esperienza lavorativa, dopo aver assolto l’obbligo scolastico, di almeno dueanni in qualità̀ di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale;
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attestato di frequenza con profitto ad idonei corsi di formazione professionale.
Qualora il giovane, al momento della presentazione della domanda, non disponga di adeguate capacità e competenze professionali, è ammesso alla partecipazione, a condizione che dichiari di impegnarsi ad acquisire tali capacità e competenze professionali entro 36 mesi dalla data di adozione della determinazione di ammissione alle agevolazioni. Tale dichiarazione di impegno, da adempiersi a pena di decadenza dal contributo, deve essere indicata, a pena di esclusione, nel piano aziendale.
Ai fini della stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni, il soggetto richiedente dovrà̀ insediarsi quale capo azienda in una impresa individuale che, entro 3 mesi dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione della domanda alle agevolazioni, deve risultare, a pena di decadenza:
a) titolare di partita IVA in campo agricolo;
b) iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;
c) iscritta al regime previdenziale agricolo.
Nel caso di insediamento in società̀ agricola, al momento della presentazione della domanda, a pena di esclusione, il soggetto richiedente deve risultarne socio e la società̀ (di persone, capitali ovvero cooperative) deve risultare:
a) titolare di partita IVA in campo agricolo;
b) iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;
c) avere per oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività̀ di cui all’articolo 2135 del codice civile;
d) recare la indicazione di “società̀ agricola” nella ragione sociale o nella denominazione sociale;
e) non assoggettata ad alcuna procedura concordataria o concorsuale né avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f) avere una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione di soci di età̀ compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti;
g) essere amministrata da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti.
Ai fini della stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni, entro 3 mesi dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione, a pena di decadenza, il soggetto richiedente deve iscriversi al regime previdenziale agricolo ed assumere la responsabilità̀ e la rappresentanza legale della società̀ medesima ed esercitare sulla stessa pieno potere decisionale per almeno cinque anni dalla data di stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni.
Lo statuto della società̀ deve contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote tali da far venir meno, dalla data di ammissione alle agevolazioni e per tutta la vigenza dell’operazione fondiaria, i requisiti soggettivi di accesso alle agevolazioni ovvero tali da comportare l’insorgere di alcuno dei criteri di esclusione indicati nel bando.
Limiti di finanziamento delle operazioni fondiarie
Le agevolazioni possono essere richieste per operazioni fondiarie il cui importo: deve essere compreso tra 250.000 euro (soglia minima) e 2.000.000 di euro (soglia massima). Le agevolazioni possono essere richieste anche nel caso l’operazione fondiaria abbia un valore di stima superiore a 2.000.000 di euro. In tali casi, l’operazione si realizza attraverso la concessione di un mutuo ipotecario di 2.000.000 di euro a garanzia del quale ISMEA acquisisce ipoteca di primo grado sul terreno oggetto dell’operazione per un valore pari al 120% del mutuo. La differenza tra il prezzo di vendita del terreno ed il mutuo erogato da ISMEA deve essere coperta dal richiedente con il ricorso a mezzi propri od indebitamento, ai fini della stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni.
Possono essere altresì̀ presentate domande di ammissione alle agevolazioni per operazioni fondiarie il cui importo richiesto è compreso tra 100.000 euro e 250.000 euro, qualora si inseriscano in un contesto di arrotondamento fondiario. In tali casi, l’operazione è realizzata attraverso la concessione di un mutuo ipotecario a garanzia del quale ISMEA acquisisce ipoteca di primo grado sul terreno oggetto dell’operazione ovvero su altri beni e comunque fino alla concorrenza di valore del 120% del mutuo. L’arrotondamento fondiario deve essere dimostrato con terreni da condurre con contratti di affitto registrati di durata almeno di 15 anni e relativa assunzione del fascicolo aziendale, da formalizzare prima della stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni.
Agevolazioni concedibili
contributo in conto interessi nella misura massima attualizzata di € 70.000,00 (settantamila/00) erogabile per il 60% all’avvio dell’ammortamento dell’operazione e per il 40% all’esito della corretta attuazione del piano aziendale allegato alla domanda di partecipazione. In conformità̀ a quanto stabilito dall’art. 18 del Reg. (UE) n. 702/2014, l’attuazione del piano deve essere avviata entro 9 mesi dalla data di stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni e completata in un periodo massimo di cinque anni dalla stipula stessa, pena la decadenza dal contributo.
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il tasso finale applicabile all’operazione non potrà̀, in ogni caso, essere inferiore allo 0,50 per cento annuo.
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la durata del piano di ammortamento dell’operazione può̀, su domanda del richiedente, essere di:
15 anni (più 2 anni di preammortamento)
20 anni (più 2 anni di preammortamento)
30 anni (comprensivi di 2 anni di preammortamento)
Cumulabilità
I contributi previsti dal presente bando possono essere cumulati con altri contributi provenienti da fonti di finanziamento nel rispetto dei massimali previsti all’art 18 del Regolamento (UE) n. 702/2014.
Nel caso di società̀ agricola, possono beneficiare del contributo due o più̀ giovani che assumono congiuntamente la titolarità̀ dell’azienda, fermo restando che l’ammontare del contributo resta contenuto nei limiti previsti dal bando.
La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10,00 del giorno 11 aprile 2016, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12,00 del giorno 10 giugno 2016
Fonte: Determinazione 6 aprile 2016, n. 230, ISMEA, Decreto 18 gennaio 2016, G.U.R.I. 18 febbraio 2016, n. 39
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