La seconda parte riepilogativa del nuovo ddl del Governo Monti in materia di riforma del lavoro (la prima è stata pubblicata su legacooppuglia.it il 6 aprile 2012). Si tratta di una scheda esemplificativa, redatta dal responsabile Ufficio Legislazione e Lavoro di Legacoop Puglia, avvocato Massimilano Maggio. Un testo utile ai lavoratori e soci delle cooperative sui cambiamenti apportati dal disegno di legge. La tutela giudiziale contro i licenziamenti La nuova procedura “d’urgenza”
- Fermo quanto disposto in tema di tentativo di conciliazione da esperire presso la D.P.L. prima della comminazione del provvedimento espulsivo per g.m.o., gli artt. 16-21 del d.d.l. in parola disciplinano il mutato rito giudiziale in materia di licenziamenti.
- L’art. 17 prevede, in particolare, che il ricorso (che dovrà riguardare esclusivamente il licenziamento e tutte le domande ad esso strettamente connesse) e il decreto di fissazione di udienza (non oltre 30 giorni dal deposito del ricorso), dovranno essere notificati a cura del ricorrente anche a mezzo P.E.C.;
- L’udienza di comparizione si conclude, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con un’ordinanza immediatamente esecutiva, di accoglimento o rigetto della domanda.
- Entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza, potrà essere proposta opposizione, da esperirsi nelle forme previste dall’art. 414 c.p.c. In tal caso il giudice fissa con decreto (da notificarsi all’opposto entro 40 giorni prima della data dell’udienza) l’udienza entro i successivi 60 giorni, assegnando all’opposto termine per costituirsi fino a 10 giorni prima dell’udienza.
- L’opposto dovrà costituirsi a norma e con le decadenze di cui all’art. 416 c.p.c..
- In caso di chiamata di terzo, il giudice fissa una nuova udienza entro i successivi 60 giorni, disponendo che siano notificati al terzo sia il ricorso introduttivo dell’opponente, sia l’atto di costituzione dell’opposto.
- Il terzo dovrà costituirsi almeno 10 giorni prima dell’udienza.
- All’udienza il giudice sente le parti e procede ai sensi dell’art. 421 c.p.c. Provvede con sentenza (provvisoriamente esecutiva) al rigetto o accoglimento della domanda.
- Contro la sentenza è proponibile appello, entro 30 giorni dalla data di comunicazione o notificazione se anteriore.
- La Corte d’Appello fissa con decreto, nei successivi 60 giorni, l’udienza (nella quale la C.d.A. può sospendere l’efficacia della sentenza gravata) e decide con sentenza.
- Il ricorso per Cassazione contro siffatta sentenza può essere proposto, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione della stessa o dalla notificazione se anteriore.
- La Corte di Cassazione fissa l’udienza di discussione non oltre sei mesi dalla proposizione del ricorso.
- Rispetto all’attuale sistema di welfare in materia di ammortizzatori sociali, la riforma propone una estensione dei soggetti beneficiari in caso di disoccupazione involontaria, lasciando pressoché inviariato tutto ciò che concerne quantum e durata, delle attuali indennità di disoccupazione ordinaria e di mobilità;
- L’Assicurazione Sociale per l’Impiego sostituirà così le indennità attualmente operative come la mobilità, la disoccupazione non agricola ordinaria, quella di disoccupazione con requisiti ridotti (sarà introdotta una Mini ASpI) e l’indennità di disoccupazione speciale edile. L’ASpI, destinata ai lavoratori dipendenti, includerà nella sua copertura anche gli apprendisti e i soci cooperatori con contratto di lavoro subordinato, oggi contemplati quali beneficiari esclusivamente dagli accordi sugli ammortizzatori sociali in deroga;
- Restano inclusi nel novero dei beneficiari della nuova assicurazione tutti i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori della Pubblica amministrazione con contratto di lavoro dipendente non a tempo indeterminato (per esempio, tempo determinato, contratti di formazione e lavoro, eccetera);
- Per i lavoratori a progetto (art. 35 del d.d.l.), esclusi dall’ambito di applicazione dell’ASpI, è previsto un rafforzamento del meccanismo di sostegno una tantum oggi in vigore. I requisiti di accesso al nuovo ammortizzatore sociale saranno sostanzialmente analoghi a quelli previsti l’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria: 2 anni di anzianità assicurativa e almeno 52 settimane di lavoro nell’ultimo biennio. Il beneficio avrà durata massima di 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni, di 18 mesi per quelli più anziani;
- La nuova ASpI prevede trattamenti iniziali pressoché identici all’indennità di mobilità per le retribuzioni fino a 1.200 euro mensili, che si alzano per quelle di importo superiore. Eventuali periodi di lavoro inferiori a 6 mesi sospendono il sussidio, con ripresa alla fine del periodo di lavoro. L’occupazione superiore a 6 mesi fa ripartire il trattamento (in presenza dei requisiti contributivi).