tutte le operazioni (quali cessioni di beni e/o prestazioni di servizi ) effettuate, a partire da sabato 17 settembre 2011, e rientranti nell’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria del 20%, dovranno essere fatturate con l’applicazione del 21%. Si ricorda che, in virtù di quanto stabilito dell’art.6 del Dpr 633/1972, ,salvo i casi derogatori specificamente previsti dal legislatore, le operazioni si considerano effettuate in quattro casi:

  1. nel momento della consegna o spedizione se esse riguardano la cessione di beni mobili;
  2. nel momento della stipulazione se esse riguardano la cessione beni immobili;
  3. all’atto del pagamento del corrispettivo se esse riguardano prestazioni di servizi;
  4. nel momento di emissione della fattura se questa è emessa anteriormente ai momenti di cui ai precedenti punti 1., 2., 3.
Rimangono invariate le aliquote IVA agevolate del 4% e del 10%. Pertanto, la fatturazione delle operazioni rientranti nella fattispecie applicative di tali aliquote non subisce alcuna variazione.]]>