“In relazione all’art.18, Monti ha voluto assicurare, vista la diffusa preoccupazione, il proprio impegno a definire un testo normativo che eviti la possibilità di mascherare il licenziamento discriminatorio con quello per motivi economici. Infine ha affermato che la riforma sarà portata domani in Consiglio dei Ministri”. E’ quanto diffonde il responsabile relazioni industriali Legacoop nazione, Carlo Marignani, al termine dell’incontro, tenutosi a Palazzo Chigi, tra Governo e parti sociali, il 22 marzo 2012. Un tavolo organizzato per parlare e chiarire i diversi punti della riforma del mercato del lavoro. Una riforma da affinare per i gruppi sindacali che vi hanno partecipato, relativamente all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. La CISL ha auspicato “miglioramenti” nel percorso di approvazione della legge; l’UGL, invece, ha dichiarato di aver cambiato opinione relativamente al licenziamento per motivi economici specificando, quindi, che, andrebbe prevista la reintegrazione e non solo l’indennizzo. Anche UIL ha affermato di ricercare alcune “integrazioni” all’ipotesi di riforma dello stesso artico Per quanto riguarda le modifiche rese note, nel corso dell’incontro, dal ministro del Lavoro, Elsa Fornero, di seguito, in breve, le novità, “sostanzialmente minori”. Tipologie contrattuali
- contratto a tempo determinato: per il primo contratto non sarà più necessario fare ricorso al cosiddetto “causalone “; per contrastare il fenomeno delle reiterazioni eccessive saranno allungati i periodi necessariamente intercorrenti tra un contratto e il rinnovo dello stesso;
- contratto di inserimento – le agevolazioni saranno riservate ai solo lavoratori con più di 50 anni disoccupati da più di 12 mesi;
- apprendistato: stabilizzazione minima del 50% degli apprendisti occupati negli ultimi 3 anni; durata minima del contratto (tranne che per gli stagionali) di 6 mesi; aumento del rapporto apprendisti/maestranze qualificate dall’attuale 1 a 1 al 3 a2;
- co.co.pro.: gli indici presuntivi e valutativi della sussistenza di un lavoro subordinato operano anche disgiuntamente; le aliquote contributive salgono di 1 punto di percentuale ogni anno a decorrere dal 2013 fino al 2018 incluso (al 2018 per i co.co.pro. non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria, che comporterà contributi del 33%)
- l’attuale ammortizzatore una tantum per i co.co.pro. verrà rafforzato;
- l’entità dell’ammortizzatore sarà sempre con un massimale unico di 1.119 euro annualmente rivalutato del 75% della retribuzione, per retribuzioni fino a 1.150 euro, maggiorato del 25% della parte della retribuzione eccedente tale soglia; tale entità sarà erogata all’entrata in vigore dell’ammortizzatore così come i relativi contributi;
- per i lavoratori in somministrazione il contributo aggiuntivo del 1,4% sarà detratto da quello aggiuntivo già in vigore; il periodo di transizione durerà fino al 2016 per quanto riguarda la durata dell’ammortizzatore che crescerà fino ai 12 mesi per i lavoratori fino a 55 anni di età e ai 18 mesi per quelli con età superiore.
- la contribuzione sarà per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore;
- cassa integrazione straordinaria: sarà resa strutturale per le imprese di commercio con più di 50 dipendenti.
- la lavoratrice potrà optare per i vouchers (buoni) per baby-sitter al posto dell’astensione facoltativa;
- sarà istituito un “permesso obbligatorio” per paternità di 3 giorni per figli entro i primi 5 mesi di età.