http://www.galfiordolivi.it/bandipsl/bandi-e-avvisi/bandi-psl-aperti/) che rientra che negli Avvisi pubblici (1° scadenza) della Misura 311 Azione 1 “Investimenti funzionali alla produzione e alla vendita ai soggetti gestori di energia da fonti energetiche rinnovabili. Fotovoltaico ed Eolico – Biomasse”. La finalità del bando è quella di promuovere e incentivare interventi di diversificazione delle attività esercitate presso le imprese agricole, al fine di favorire la creazione di nuove fonti di reddito e occupazione, valorizzando il ruolo multifunzionale delle aziende, per contrastare la diminuzione di competitività del settore agricolo e il conseguente abbandono delle attività. Il sostegno è previsto per investimenti funzionali alla realizzazione di impianti, di potenza elettrica nominale non superiore a 0,65 MW, per la produzione e vendita di energia ai soggetti gestori del servizio elettrico. Gli impianti di produzione di energia dovranno avere le seguenti caratteristiche: Eolico: Impianti di minieolico ossia con aereo generatori di potenza compresa tra i 3 kw e i 200 kw. Solare:
- Impianti di fotovoltaico da sovrapporre alla copertura di serre già esistenti con titoli abilitativi legittimamente già acquisiti alla data della domanda di aiuto, nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n. 1 del 2012 approvata con DGR 23 gennaio 2012 n. 107, realizzate secondo le prescrizioni contenute al punto 4 della Circolare n. 2/2011 approvata con DGR 10 marzo 2011 n. 46.
- Impianti di fotovoltaico realizzato su un edificio dell’azienda agricola, accatastati e utilizzati nell’ambito delle attività agricole ovvero come abitazione dell’imprenditore agricolo.
- Impianti alimentati da biogas, concernenti l’insieme del sistema di stoccaggio/vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento ai digestori del substrato, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi.
- Impianti alimentati da biomasse, concernenti l’insieme degli apparati di stoccaggio, trattamento e trasformazione del combustibile (tra cui, se presenti, i gassificatori), dei generatori di vapore, dei forni di combustione, delle griglie e di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore), dei condensatori, della linea di trattamento fumi, del camino, e, quando ricorra, delle opere di presa e di scarico dell’acqua di raffreddamento e delle torri di raffreddamento.
- deve provenire da “filiera corta”, ossia da luoghi di produzione/origine ubicati all’interno di un raggio di 70 chilometri dall’impianto di utilizzazione;
- deve provenire da una disponibilità di biomassa ottenuta nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.