E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo scorso il Decreto Interministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero della Salute), relativo ai criteri qualificatori per i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Pubblichiamo una nota di approfondimento sul decreto redatta dal responsabile Ufficio Legislazione lavoro, avv. Massimiliano Maggio. Di seguito.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo scorso il Decreto Interministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero della Salute), in materia di regolazione dei criteri qualificatori per i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Decreto, firmato dai Ministri Fornero e Balduzzi in data 6.3.2013, entrerà in vigore il 18 marzo 2014, dunque tra un anno circa, per permettere ai datori di lavoro il tempo necessario perché la figura del formatore venga applicata per la prima volta. E ciò, inoltre, da parte di un numero particolarmente elevato anche di piccole e medie imprese. In particolare, dal 18 marzo 2014, il formatore dovrà necessariamente essere in possesso del prerequisito (almeno Diploma di scuola secondaria di secondo grado) e uno dei sei articolati criteri – strutturati per garantire la presenza, in capo al formatore, dei requisiti della conoscenza, esperienza e capacità didattica – previsti nell’allegato al decreto, che si trasmette unitamente al presente comunicato. Si precisa, infine, che:- Il possesso del prerequisito non è richiesto ai datori di lavoro che effettuano formazione ai propri dipendenti;
- I formatori che al 18 marzo 2013 riescono a dimostrare il possesso di uno dei sei criteri di cui all’allegato, possono erogare formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche in assenza del prerequisito;
- Resta fermo l’obbligo di formazione triennale (alternativamente, nel triennio, frequenza di corsi di almeno 24 ore – di cui 8 di aggiornamento – organizzati dai soggetti di cui all’art. 32, c. 4, D. Lgs. n. 81/2008 ovvero 24 ore di docenza nell’area tematica di competenza).